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Presso l'Ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a:
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi;
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (banche, assicurazioni, Poste italiane).
L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Segretari Generali, funzionari incaricati dal Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia.
Riferimenti Normativi:
- Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Tabella allegato B
- Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa